1. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, è riconosciuto un credito d'imposta alle imprese produttrici di libri e di prodotti multimediali, alle librerie e alle imprese di distribuzione libraria e di distribuzione di contenuti e diritti digitali che hanno effettuato o effettuano investimenti in strutture situate nel territorio dello Stato tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal presente articolo. Gli investimenti devono riguardare la progettazione,
a) attrezzature tecniche e informatiche destinate alla redazione, alla composizione elettronica o all'impaginazione, impianti di fotocomposizione, sistemi di pre-stampa guidati da calcolatori elettronici e di teletrasmissione, sistemi di stampa su richiesta;
b) sistemi informatici per la gestione integrata dei contenuti editoriali e sistemi per la vendita dei contenuti elettronici in formato digitale, inclusi sistemi di protezione e di commercio dei diritti d'autore;
c) sistemi di commercio elettronico di libri e di altri prodotti multimediali o di vendita per via telematica di contenuti editoriali;
d) sistemi informatici di gestione del magazzino;
e) sistemi per la trasmissione di informazioni bibliografiche, di ordini commerciali e di fatturazione assistiti da elaboratore;
f) sistemi per la raccolta e l'elaborazione di dati commerciali e di vendita;
g) digitalizzazione di archivi di testi o di immagini, inclusi i cataloghi storici;
h) programmi applicativi, congiuntamente o disgiuntamente dalle relative apparecchiature elettroniche o attrezzature tecniche.
2. Negli investimenti di cui al comma 1 sono altresì inclusi i costi per la riqualificazione e l'aggiornamento del personale.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosiuto per un importo pari al 3 per cento del costo sostenuto dall'impresa con riferimento al periodo di imposta in cui l'investimento è stato effettuato e in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi.
4. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia