Art. 4.
(Misure di sostegno e agevolazioni in favore dell'innovazione tecnologica).

      1. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, è riconosciuto un credito d'imposta alle imprese produttrici di libri e di prodotti multimediali, alle librerie e alle imprese di distribuzione libraria e di distribuzione di contenuti e diritti digitali che hanno effettuato o effettuano investimenti in strutture situate nel territorio dello Stato tra il 1o gennaio 2003 e il 31 dicembre 2006, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal presente articolo. Gli investimenti devono riguardare la progettazione,

 

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l'acquisto, l'installazione e il potenziamento di:

          a) attrezzature tecniche e informatiche destinate alla redazione, alla composizione elettronica o all'impaginazione, impianti di fotocomposizione, sistemi di pre-stampa guidati da calcolatori elettronici e di teletrasmissione, sistemi di stampa su richiesta;

          b) sistemi informatici per la gestione integrata dei contenuti editoriali e sistemi per la vendita dei contenuti elettronici in formato digitale, inclusi sistemi di protezione e di commercio dei diritti d'autore;

          c) sistemi di commercio elettronico di libri e di altri prodotti multimediali o di vendita per via telematica di contenuti editoriali;

          d) sistemi informatici di gestione del magazzino;

          e) sistemi per la trasmissione di informazioni bibliografiche, di ordini commerciali e di fatturazione assistiti da elaboratore;

          f) sistemi per la raccolta e l'elaborazione di dati commerciali e di vendita;

          g) digitalizzazione di archivi di testi o di immagini, inclusi i cataloghi storici;

          h) programmi applicativi, congiuntamente o disgiuntamente dalle relative apparecchiature elettroniche o attrezzature tecniche.

      2. Negli investimenti di cui al comma 1 sono altresì inclusi i costi per la riqualificazione e l'aggiornamento del personale.
      3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosiuto per un importo pari al 3 per cento del costo sostenuto dall'impresa con riferimento al periodo di imposta in cui l'investimento è stato effettuato e in ciascuno dei quattro periodi di imposta successivi.
      4. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia

 

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e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del credito di imposta, le procedure di controllo, le motivazioni per la revoca totale o parziale dei benefìci e l'applicazione delle sanzioni.
      5. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; esso non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettanti; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al quarto periodo di imposta successivo.
      6. Alle imprese di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 7 marzo 2001, n. 62.